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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

37883
Stato 50 occorrenze

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Proposte di aumento di capitale, di fusione, di scissione e di distribuzione di acconti sui dividendi

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1. In caso di violazione da parte di SIM, di imprese di investimento e di banche extracomunitarie, di società di gestione del risparmio, di SICAV e

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1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata da società per

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11. La posizione di agente di cambio iscritto nel ruolo unico nazionale è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, con la

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1. Le società di gestione del risparmio possono offrire all'estero quote di fondi comuni di investimento e il servizio di gestione su base

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4. In caso di giudizio negativo o di dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio la società di revisione informa immediatamente la CONSOB.

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2. Salvo che aderiscano a un sistema di indennizzo estero equivalente, le succursali di imprese di investimento e di banche extracomunitarie

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1. L'attività di gestione accentrata di strumenti finanziari ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di società per azioni, anche senza

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3. Le disposizioni del presente capo si applicano nei casi di revisione contabile obbligatoria a norma del presente decreto o in forza di altre

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8. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, in caso di aumento di capitale a pagamento per il quale non sia stato escluso o limitato il

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3. Il gestore del fondo può affidare specifiche scelte di investimento a intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, nel

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1. Le succursali di imprese di investimento e di banche comunitarie insediate in Italia possono aderire, al fine di integrare la tutela offerta dal

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6. Per "servizi accessori" si intendono: a) la custodia e amministrazione di strumenti finanziari; b) la locazione di cassette di sicurezza; c) la

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5. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento non rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di organismi di

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8. Il comma 6 non si applica alle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione di azioni con diritto di voto o di altri strumenti finanziari che

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10. Per l'esercizio dei servizi di investimento gli agenti di cambio aderiscono ai sistemi di indennizzo previsti dall'articolo 59. Il coordinamento

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l'offerta all'estero di quote di fondi comuni di investimento e del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento.

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Vigilanza sui sistemi di compensazione, di liquidazione e di garanzia

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4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

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1. Ai fini della presente sezione, si intendono per: a) "delega di voto", il conferimento della rappresentanza per l'esercizio del voto nelle

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1. L'offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento comunitari rientranti nell'ambito di applicazione delle direttive in materia di

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1. La CONSOB stabilisce con regolamento regole di trasparenza e correttezza per lo svolgimento della sollecitazione e della raccolta di deleghe. Il

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2. La stessa sanzione si applica: a) ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e ai dipendenti delle società di gestione

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1. La sollecitazione è riservata alle imprese di investimento, alle banche, alle società di gestione del risparmio, alle società di investimento a

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riferimento anche al costo di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di mercato alla data di dichiarazione di fallimento o di efficacia del

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2. Le disposizioni in materia di azioni di risparmio si applicano anche alle azioni di risparmio già emesse alla data di entrata in vigore del

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7. Le azioni di risparmio possono essere emesse sia in sede di aumento del capitale sociale, osservando le disposizioni dell'articolo 2441 del codice

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2. Il provvedimento previsto dal comma 1 può essere adottato anche nei confronti delle succursali italiane di imprese di investimento

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2. L'articolo 2441, settimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: «Non si considera escluso né limitato il diritto di opzione qualora

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5. La Banca d'Italia e la CONSOB possono concordare, per le materie di rispettiva competenza, con le autorità competenti degli Stati extracomunitari

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1. In caso di violazione da parte di imprese di investimento comunitarie, di banche comunitarie e di società finanziarie previste dall'articolo 18

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5. La CONSOB stabilisce con regolamento i casi in cui il superamento della partecipazione indicata nel comma 1 non comporta l'obbligo di offerta ove

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Offerta in Italia di quote di fondi comuni di investimento armonizzati e non armonizzati

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3. La Banca d'Italia e la CONSOB possono chiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso succursali di

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1. Chiunque, a seguito di un'offerta pubblica avente a oggetto la totalità delle azioni con diritto di voto, venga a detenere più del novantotto per

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2. Il collegio sindacale può, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea dei soci, il consiglio di

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1. In caso di aumento di capitale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, il parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni

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1. Alla prestazione all'estero di servizi di investimento e di servizi accessori da parte di banche italiane e alla prestazione in Italia dei

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1. Gli azionisti dissenzienti dalle deliberazioni di fusione o di scissione che comportino l'assegnazione di azioni non quotate hanno diritto di

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9. La Banca d'Italia può concordare con le autorità di vigilanza di altri Stati comunitari forme di collaborazione, ivi compresa la ripartizione dei

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1. Chiunque viola l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio ovvero effettua un'offerta pubblica di acquisto o di scambio

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6. Lo statuto della SICAV può prevedere: a) limiti all'emissione di azioni nominative; b) particolari vincoli di trasferibilità delle azioni

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3. Restano ferme le altre disposizioni previste dalla legge 29 maggio 1967, n. 402. Non possono essere banditi concorsi per la nomina di agenti di

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2. La società di gestione del risparmio provvede, nell'interesse dei partecipanti, all'esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti

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1. Le società italiane con azioni ordinarie quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea possono emettere azioni

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2. Per "strumenti finanziari" si intendono: a) le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei

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5. Gli agenti di cambio in carica che siano soci, amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di SIM, di banche o di società di gestione

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5. Il presente articolo si applica anche alle succursali italiane di imprese di investimento extracomunitarie. Il commissario assume nei confronti

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individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità comunitarie, nuove

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2. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina: a) la procedura di autorizzazione e le ipotesi di decadenza dalla stessa; b) la documentazione

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